Educazione continua in Medicina (ECM)

 

Da alcuni anni è stato avviato il programma di formazione continua per le professioni sanitarie chiamato ECM, che dopo una lunga fase sperimentale è entrato in quella “ a regime” a partire dal triennio 2008-10. 

 

Tutte le informazioni possono essere reperite presso:

www.salute.gov.it

Qui di seguito si riportano i punti fondamentali e le domande più frequenti.

L'ECM (Educazione Continua in Medicina) è un sistema di aggiornamento grazie al quale il professionista sanitario si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del Servizio Sanitario e del proprio sviluppo.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. Per poter acquisire queste conoscenze è necessario l'aggiornamento continuo.

L’obiettivo è quello di realizzare un sistema in grado di verificare e di promuovere su scala nazionale la qualità della formazione continua, anche attraverso l’opera di osservatori indipendenti e con criteri e modalità condivisi.

 

Gli operatori della salute hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.

 

OBBLIGO FORMAZIONE ECM

L'obbligo della Formazione Continua per il professionista sanitario che svolga la sua attività sia come libero professinista che come dipendente, è  previsto dal D.Lgs 502/1992, art.16 bis – sexies, ed in particolare dall’art. 16 quater (Incentivazione alla formazione continua), in base al quale “la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale (...), per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private, i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale”

NUOVI ISCRITTI ALL’ALBO E CREDITI ECM

E’ stato confermato con l’ultima Determina della commissione ECM che per i professionisti sanitari con l’obbligo di iscrizione ad un Ordine professionale, l’impegno formativo decorre dall’anno successivo all’iscrizione all’Ordine. (Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)

Anche nel triennio 2023-2025 i crediti da maturare sono 150 rispettivamente 50 crediti/anno.

E’ possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es: 50 ECM ciascun anno o tutti i crediti insieme in un anno, l’importante è averne acquisiti 150 entro il 31/12/25).

COME ACQUISIRE I CREDITI ECM?

FORMAZIONE ACCREDITATA DA PROVIDER NAZIONALI/REGIONALI (almeno il 40% dell’intero obbligo formativo):

  • RES – Formazione residenziale· 
  • FAD – Formazione a Distanza
  • FSC - Formazione sul campo
  • Blended – Evento formativo che include formazione residenziale e a distanza (La soluzione "blended" è un percorso formativo che prevede l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche e l’utilizzo di più canali di comunicazione (aula e rete, ad esempio), sulla base di una precisa strategia di integrazione di formati didattici. 

 

FORMAZIONE INDIVIDUALE (massimo il 60% dell’intero obbligo formativo)
Le attività di Formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider Pubblicazioni scientifiche

  • Tutoraggio·     
  • Crediti esteri·     
  • Sperimentazioni cliniche
  • AUTOFORMAZIONE
    Per autoformazione si intende: studio di materiali durevoli/letture scientifiche
    Il singolo professionista può inserire direttamente sul sito Co.Ge.A.P.S. i crediti ECM individuali per autoformazione.

È possibile completare l’intero obbligo formativo con la modalità FAD (150 ECM).

In definitiva: l’Educazione Continua in Medicina è in continua evoluzione così come le norme che la regolano, a cominciare dal ruolo sempre maggiore delle regioni nella gestione ECM. Anche agli Ordini verranno attribuite nuove funzioni, essenzialmente in ordine al controllo dell’effettiva maturazione dei crediti che saranno in definitiva indispensabili per l’esercizio professionale.

Il consiglio è tenersi aggiornati sulle novità ECM collegandosi spesso al sito dell' Ordine di Pisa e al portale ECM Toscana  www.regione.toscana.it/ECM

SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZA

La Commissione Naz.le sta ancora valutando l’applicazione del sistema sanzionatorio per i professionisti che non acquisiscono la quantità di crediti ECM prevista dalla normativa vigente.

La materia delle sanzioni è in corso di perfezionamento in quanto le disposizioni legislative prevedono come illecito disciplinare la mancata acquisizione dei crediti ECM e sanciscono che gli Ordini professionali dovranno regolarne la materia.

Infatti il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 riporta all’art. 3 comma b: “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.

In caso di gravi malattie di lunga durata gli Ordini ed i Collegi di riferimento possono decidere l’esonero dell’acquisizione dei crediti ECM tenendo in considerazione la documentazione prodotta dal professionista attestante la gravità della malattia stessa. 
Da ciò consegue che eventuali sanzioni economiche possono o potranno essere previste dai contratti collettivi nazionali di riferimento (comparto sanità, dirigenza, università ecc.) ma che, al momento, tale tipologia di sanzione non è prevista per i liberi professionisti sanitari che violano il suddetto obbligo.
La Commissione Naz.le Formazione Continua ha avviato un gruppo di lavoro per lo studio di eventuali incentivi per i medici e le strutture sanitarie che intendono svolgere percorsi di aggiornamento.

L’obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è vincolato all’iscrizione all’Ordine professionale per l’esercizio, attuale o futuro, della professione sanitaria. 

ESONERO DALL'OBBLIGO FORMATIVO

I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM. (Determina della Commissione Naz.le ECM del 17.07.2013)

Sono considerati corsi di formazione post-base:

  • corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 509/03.11.1999, pubblicato nella G.U. N. 2/04.01.2000; Decreto 270/22.10.2004 e s.m.;

  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.Lgs. 368/17.08.1999, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

  • formazione complementare (es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al D.P.R. 270/28.07.2000“Regolamento di esecuzione dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”);

  • corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “ Piano di interventi contro l’AIDS” di cui allaL. 135/05.06.1990, pubblicata nella G.U. 132/8.06.1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);

  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al D.M. 509/11.12.1998, Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di Specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  • Sono inoltre esonerati i sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali previste dell’Accordo Stato – Regioni del 19.04.2012 e dalla Determina della Commissione Naz.le per la Formazione Continua del 20.06.2012 (eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia-Romagna) e limitatamente al periodo definito con Determina della stessa Commissione.

  • Il professionista sanitario che frequenta corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’art. 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/92, è anch’esso esonerato dall’obbligo formativo ECM .

 

OCCORRE CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL DIRITTO ALL’ESONERO DALL’OBBLIGO DELLA FREQUENZA DEI CORSI ECM.

ESENZIONE DALL’OBBLIGO

Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:

  1. congedo maternità obbligatoria: D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.
  2. congedo parentale: D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.

  3. adozione e affidamento preadottivo: D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.

  4. adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.Lgs. n. 151/26.03.2001 e s.m.i.

  5. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.Lgs n. 151 del 26.03.2001 e s.m.i.

  6. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

  7. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

  8. assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza

  9. richiamo alle armi o servizio volontario alla C.R.I.: Art. 14 R.D. L. 2034/10.08.1928, e artt. 36 e 245 del R.D. 484/1936 e s.m.i.

  10. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art. 3 bis comma 11 D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

  11. aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.; art. 2 L. 384/1979 e s.m.i.; art. 16 bis comma 2 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

  12. aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.


La Commissione Nazionale per la Formazione Continua si riserva di valutare eventuali posizioni non previste nei punti sopra indicati.