Libera professione

L’infermiere che esercita la libera professione assume la responsabilità del proprio agire (in forma autonoma) e la responsabilità di rappresentare la professione nel contesto sociale.

  • L’infermiere esercita la libera professione in forma autonoma o associata e può agire a domicilio della  persona che richiede cure infermieristiche o in uno studio, generalmente di tipo associato.

  • Il libero professionista infermiere si connota come prestatore d’opera intellettuale effettuata in regime di autonomia tecnica, con ampia discrezionalità e con propria organizzazione del lavoro.

  • La posizione giuridica è stabilita dalla legge che definisce le regole a tutela degli interessi di carattere generale degli individui.

  • L'Ordine delle Professioni Infermieristiche è l’Ente a cui è demandato il compito di vigilare sull’esercizio della professione e tutelare il decoro e l’indipendenza degli infermieri rappresentati.

  • Nei confronti dei cittadini assistiti l’infermiere libero professionista ha degli obblighi specifici da cui discendono una serie di responsabilità.

  • L’art. 2229 del Codice Civile intitolato “Esercizio delle professioni intellettuali”al comma 1 recita: “La legge determina  le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”. Ciò determina l’obbligo dell’iscrizione all’Albo degli Infermieri per tutti coloro che esercitano al professione infermieristica e sotto qualsiasi forma.

  • L’individuazione di professione intellettuale fa si che la stessa possa essere svolta in regime di libera professione.
    La modalità dell’esercizio libero professionale richiede:
    • L’organizzazione in proprio dell’attività;
    • La proprietà degli strumenti;
    • Il rapporto di fiducia tra professionista e cliente;
    • La responsabilità diretta;
    • Il diritto a ricevere l’onorario;
    • La discrezionalità circoscritta alle regole professionali e all’esperienza posseduta.

L'ORDINE PROFESSIONALE

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche ha il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo e mira a punire e a reprimere quei comportamenti posti in essere dal professionista che possono ledere il decoro e l’indipendenza della professione o agire in maniera difforme dai principi sanciti nel Codice Deontologico.

LE ATTRIBUZIONI PROFESSIONALI E LE INCOMPATIBILITÀ

L'infermiere che esercita la libera professione deve attenersi alle attribuzioni previste dalla normativa vigente.
La pubblicità sanitaria deve essere effettuata previo nulla osta dell'Ordine professionale e l’autorizzazione del Comune ove viene esercitata la libera professione.

FORMAZIONE CONTINUA DELL'INFERMIERE LIBERO PROFESSIONALE

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche cura la formazione continua degli infermieri liberi professionisti in adesione da quanto richiesto dalla normativa vigente: Educazione continua in medicina (ECM).
I corsi formativi sono comunicati direttamente o attraverso il sito istituzionale agli iscritti all’Albo che esercitano la libera professione.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche fornisce consulenze professionali, amministrative, legali.

 

ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
(Prot. 129/2004/I/cv - aggiornamento al 06/02/2004)

L'esercizio libero professionale della professione Infermieristica può essere svolto o in forma individuale (apertura di una propria partita IVA o con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa) o in forma collegiale (associato di una associazione tra professionisti o socio di cooperative)
L'esercizio della professione svolto con apertura di partita IVA dà la possibilità al professionista di poter prestare la propria attività nei confronti di qualsiasi tipo e numero di clienti desiderato.
L'esercizio della professione svolto con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) comporta che l'attività possa essere svolta solo nei confronti del committente o dei committenti con i quali sono stati conclusi i relativicontratti e secondo le disposizioni dei contratti stessi.

 

ATTIVITÀ SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE

A) Gli adempimenti obbligatori per chi esercita la libera professione con apertura di partita IVA sono:

 

 

Ai soli fini fiscali pertanto è il committente che adempie a tutti gli obblighi fiscali. Il collaboratore nel caso detenga altri tipi di reddito o voglia portare in deduzione dalla dichiarazione dei redditi alcune spese deducibili, dovrà provvedere a  compilare e presentare il modello Unico.

 

ATTIVITÀ SVOLTA IN FORMA COLLEGIALE

L'infermiere può svolgere la propria attività in forma collegiale sia all'interno di una associazione di professionisti che di una cooperativa.

ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI

L'associazione tra professionisti è una sorta di società in cui ogni associato, nei limiti stabiliti dal proprio statuto e  regolamento interni, svolge in propria autonomia la propria attività.

ADEMPIMENTI FISCALI - PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE:

 

ADEMPIMENTI FISCALI - PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ASSOCIATO

  •        Dichiarazione dei redditi.

 

COOPERATIVE

Le cooperative sono una sorta di società di capitali in cui lo scopo principale non è un fine di lucro ma di interesse generale e cioè mutualistico. Il socio di cooperativa può essere dipendente, libero professionista o collaboratore coordinato e continuativo. Gli adempimenti di carattere fiscale-previdenziale cambiano quindi a seconda del tipo di rapporto che si instaura.

 

ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
( Prot. 129/2004/I/cv - aggiornamento al 06/02/2004 )

L'esercizio libero professionale della professione Infermieristica può essere svolto o in forma individuale (apertura di una propria partita IVA o con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa) o in forma collegiale (associato di una associazione tra professionisti o socio di cooperative).
L'esercizio della professione svolto con apertura di partita IVA dà la possibilità al professionista di poter prestare la propria attività nei confronti di qualsiasi tipo e numero di clienti desiderato.

L'esercizio della professione svolto con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) comporta che l'attività possa essere svolta solo nei confronti del committente o dei committenti con i quali sono stati conclusi i relativi contratti e secondo le disposizioni dei contratti stessi.