Obbligo Assicurativo Liberi Professionisti

PREMESSA

Vista le molteplicità delle polizze attualmente presenti sul mercato, ciascun iscritto a questo Ordine è libero di poter stipulare una polizza assicurativa con qualsiasi compagnia assicurativa ritenga più opportuna.

Quanto segue è a titolo esclusivamente informativo sulle caratteristiche necessarie di una polizza assicurativa.

La legge impone a chi esercita una professione sanitaria l'obbligo di stipulare una polizza assicurariva per i rischi derivanti dalla propria attività. E' la cosiddetta Responsabilità Civile Professionale

Il D.L. 138/2011, convertito con Legge 148/2011,  all’art. 3, comma 5 lett. e) recita:

a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale".

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

Anche l’art.29, comma 4 della Legge 24/3/2012, n. 27, ha ribadito che “…(omissis) Il professionista (omissis)…deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.

In ultimo il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, sul Regolamento recante riforma degli Ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, all’art. 5, comma 1, ha definito che “…(omissis)… Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”.