Leggi pubblicità sanitaria
NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA' SANITARIA E DI REPRESSIONE DELL'ESERCIZIO ABUSIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Legge 5 febbraio 1992, n. 175
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.
2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:a. nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;b. titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco;c. onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.
3. L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. E' vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.
4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medicichirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.
Articolo 2
1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'articolo 1, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'Albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall'Ordine o Collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'Ordine o Collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'Ordine o Collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.
3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'Ordine o Collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'articolo 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal ministro della Sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli Ordini o i Collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.
Articolo 3
1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.
Articolo 4
1. La pubblicità concernente le Case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici, attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.
2. E' in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.
3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonché al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.
Articolo 5
1. La pubblicità di cui all'articolo 4 è autorizzata dalla Regione, sentite le Federazioni regionali degli Ordini o dei Collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2.
2. Con decreto del ministro della Sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale.
3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.
4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi.
5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.
Articolo 6
1. E' necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi Ordini o Collegi professionali, ove costituiti.3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.
Articolo 7
1. Il ministro della Sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli Ordini e dei Collegi professionali, ove costituiti, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.
2. A tal fine, il ministro della Sanità, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.
3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al ministero della Sanità, agli Ordini o ai Collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.
4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Articolo 8
1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.
2. Gli Ordini e i Collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi Albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.
Articolo 9
1. Con decreto del ministro della Sanità, sentito il parere delle Federazioni nazionali degli Ordini, dei Collegi professionali e delle Associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli Albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.
Articolo 10
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, le strutture di cui all'articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all'articolo 6 devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.
PUBBLICITA’ TARGHE INSERZIONI
DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE ESTETICHE DELLE TARGHE, INSEGNE E IZIONI PER LA PUBBLICITA' SANITARIA
settembre 1994
Il ministro della Sanità
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1 - Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.
2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
3. La disciplina si applica, altresì, alle Case di cura private ed ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
Articolo 2 - Targhe
1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'articolo 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:
a. avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 8;
b. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c. riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;
d. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'articolo 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a. avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm 12;
b. essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
c. riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione;
d. non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
e.riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente.
3. Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.
4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.
Articolo 3 - Insegne
1. Le insegne, concernenti le strutture di cui al comma 3 dell'articolo 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a. avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100 x cm 200);
b. gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;
c. riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione;
d. essere costituite da materiale non deteriorabile;
e. essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
f. non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'Associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.
Articolo 4 - Inserzioni
1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a. occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10);
b. avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;
c. non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell'inserzione medesima;
d. riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della Associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso;
e. riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Comune o dalla Regione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l'indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura o le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell'attività oltre che di informazione.
3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm 8 in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di disegni, figure, fotografie o simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'Associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione regionale.
Articolo 5 - Cartelli segnaletici
1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'articolo 1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.
Articolo 6 - Autorizzazioni
1. Fino a quando non saranno costituite le Federazioni regionali degli Ordini e Collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture di cui al comma 3 dell'articolo 1, è autorizzata sentiti gli Ordini o i Collegi della provincia in cui sono ubicati.
Articolo 7 - Norma transitoria
1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.