Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pisa

FAQ ECM

ECM (Educazione Continua In Medicina)

 

FAQ

______________________________________________________________________________________________

News 2024

  • Obbligo formativo Triennio 2023-2025

Quanti crediti devo maturare per il triennio 2023-2025? 

Il 1° gennaio 2023 è iniziato il nuovo triennio per l’assolvimento della formazione obbligatoria (2023-2025).

L’obbligo formativo standard per il triennio 2023-2025 ammonta a 150 crediti. Sarà possibile acquisirli in modo flessibile senza limiti annuali (Ad esempio: si potrà acquisire 50 crediti ECM ogni anno oppure tutti insieme in un unico anno, l’importante è averne 150 entro il 31 dicembre 2025).  Obbligo_formativo-signed_signed.pdf

 

  • SPOSTAMENTO CREDITI NEL TRIENNIO 2020-2022

Per il triennio 2020-2022 delle importanti novità sono state introdotte dal “Decreto Milleproroghe”, D.L. 198/2022:

secondo cui “Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023.”

Quindi, è stato reso possibile utilizzare i crediti acquisiti nel 2023 per sanare eventuali mancanze nel triennio formativo 2020-2022.

Attenzione:

  • Il trasferimento dei crediti al triennio 2020-2022, come reso dalla Commissione per la formazione continua, è consentito fino il 30 giugno 2024

 

  • tutti i crediti che verranno trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022, non saranno considerati al fine del soddisfacimento per il triennio 2023-2025.

_____________________________________________________________________________________

 

  • A chi è rivolto l’obbligo ECM?

Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.

 

  • Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento ECM?

Tale obbligo decorre a partire dal 01 gennaio dell’anno successivo alla data di iscrizione all'Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione. Pertanto, tutti i crediti acquisiti prima dell’inizio dell’obbligo formativo non verranno conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio in corso.

 

  • Qual è il documento di riferimento per tutte le informazioni sull’acquisizione dei crediti ECM?

Manuale-sulla-formazione-continua-professionista-sanitario.pdf

 

  • Sono iscritto all’Albo ma non esercito la professione, ho l’obbligo ECM?

Sì, tutti gli iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo ECM, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.

 

  • I liberi professionisti sono tenuti agli ECM?

Sì, la Formazione continua è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari che operano in strutture private o pubbliche.

L’obbligo di seguire percorsi ECM non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario.

 

  • Come posso acquisire i crediti ECM?

 

  1. FORMAZIONE ACCREDITATA DA PROVIDER NAZIONALI/REGIONALI (almeno il 40% dell’intero obbligo formativo) :

 

  1. RES– Formazione residenziale
  2. FAD– Formazione a Distanza
  3. FSC- Formazione sul campo
  4. Blended– Evento formativo che include formazione residenziale e a distanza (La soluzione "blended" è un percorso formativo che prevede l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche e l’utilizzo di più canali di comunicazione -aula e rete, ad esempio, sulla base di una precisa strategia di integrazione di formati didattici). 

 

  1. FORMAZIONE INDIVIDUALE (massimo il 60% dell’intero obbligo formativo) Le attività di Formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider Pubblicazioni scientifiche: 

 

  1. Tutoraggio;    
  2. Crediti esteri;
  3. Sperimentazioni cliniche
  4. Autoformazione(Per autoformazione si intende: studio di materiali durevoli/letture scientifiche). Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, al paragrafo 3.5

N.B.   a decorrere dall'annualità 2022 tutti i professionisti iscritti all'Albo potranno beneficiare delle seguenti nuove tipologie di autoformazione:

  • STESURA PROCEDURE, PROTOCOLLI– partecipazione a gruppi di lavoro (non diversamente accreditati) con la finalità di elaborare procedure e protocolli aziendali basati sulle EBN;
  • FORMAZIONE NEOASSUNTO/NEOINSERITO– attività di tutoraggio rivolto al collega neoassunto con possibilità di accreditamento prevista sia per il tutor che per l’affiancato nella fase di inserimento.

- I professionisti sanitari interessati potranno, autonomamente, dichiarare di essersi formati tramite le sopra citate attività di autoformazione tramite il portale Co.GE.A.P.S.

 

  • Quanti crediti posso maturare tramite la modalità FAD?

È possibile completare l’intero obbligo formativo con la modalità FAD (150 ECM).

 

  • Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESONERO, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?

Sì, l’esonero riduce l’obbligo formativo individuale.

Per cui, eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

 

  • Se acquisisco crediti ECM durante un periodo di ESENZIONE, valgono ai fini del conteggio generale del triennio?

No.

Le eventuali partecipazioni a corsi ECM effettuati durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

 

  • Dove posso visionare la mia situazione crediti?

Ogni professionista potrà visionare la propria situazione dei crediti ECM sul portale Co.Ge.A.P.S.

 

  • Che cos’è e di cosa si occupa il Co.Ge.A.P.S.?

Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina.

Il Co.Ge.A.P.S. nasce per essere lo strumento attuativo della Convenzione stipulata con il Ministero della Salute che prevede la realizzazione di un progetto sperimentale per la gestione e certificazione dei crediti formativi ECM, l'istituzione di una anagrafe dei professionisti sanitari e l'allestimento di un servizio tecnico permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con gli enti pubblici.

 

  • Come si accede al Co.Ge.A.P.S.?

Per accedere nella propria area personale il sistema richiede al professionista l’accesso tramite lo SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e/o CIE (Carta di Identità Elettronica)

In caso di primo accesso è richiesta la registrazione al portale https://application.cogeaps.it/login

 

  • Quando vengono caricati i crediti ECM su Co.Ge.A.P.S.?
    • Alla fine di tutte le edizioni del corso che si è effettuato i crediti ECM hanno bisogno di 3 mesi di tempo per finire nel flusso di informazioni che il Provider ECMinvia ad Agenas (tutti i crediti vengono associati proprio CODICE FISCALE)

Quindi, a partire da tre mesi dopo la chiusura del corso, Agenas e Co.Ge.A.P.S. incrociano i dati per verificare l’idoneità del discente alla ricezione dei crediti formativi (principalmente il controllo riguarda la professione e disciplina ed eventuali equipollenze rispetto alle professioni e discipline accreditate)

IMPORTANTE! I crediti acquisiti vengono iscritti nell’anno in cui si è tenuto il corso e non nell’annualità in cui gli stessi vengono caricati nel portale (Ad esempio: se il corso è stato effettuato nel 2021, ma il flusso dei crediti è avvenuto nel 2022, i crediti sono conteggiati nella formazione acquisita nel 2021).

  • Come si muove l’ECM?

I crediti ottenuti con i corsi, in presenza o a distanza organizzati dai Provider, vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Co.Ge.A.P.S. entro massimo 90 giorni dalla data dell’ultima edizione.

 

  • Cos’è il Dossier formativo?

è lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo, alla luce del proprio profilo professionale e della propria posizione, sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza.

 

La CNFC (Commissione nazionale per la formazione continua) stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del Dossier formativo che è lo strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider.

 

Il Dossier formativo può essere:

 

  1. individuale: viene costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del Co.Ge.A.P.S., sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale. Guida_utente_df_individ.pdf
  2. di gruppo: viene costruito in rapporto ai bisogni formativi rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e dagli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali Guida_utente_df_gruppo.pdf

Il Dossier Formativo prevede il rilascio di un bonus che è quantificato in una riduzione dell'obbligo formativo per il professionista.

Viene sempre rilasciato il bonus?

NO, è reso sono a condizione che il professionista abbia:

-              1. Costruito il Dossier;

-              2. il Dossier deve essere coerente con la professione esercitata;

-              3. realizzato almeno il 70% della formazione programmata all’interno del Dossier.