ECM (Educazione Continua In Medicina)
FAQ
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News 2024
Quanti crediti devo maturare per il triennio 2023-2025?
Il 1° gennaio 2023 è iniziato il nuovo triennio per l’assolvimento della formazione obbligatoria (2023-2025).
L’obbligo formativo standard per il triennio 2023-2025 ammonta a 150 crediti. Sarà possibile acquisirli in modo flessibile senza limiti annuali (Ad esempio: si potrà acquisire 50 crediti ECM ogni anno oppure tutti insieme in un unico anno, l’importante è averne 150 entro il 31 dicembre 2025). Obbligo_formativo-signed_signed.pdf
La Commissione nazionale per la formazione continua ha stabilito che fino al 31 dicembre 2025 è consentito lo spostamento dei crediti verso il triennio 2020-2022. Delibera spostamento dei crediti
Attenzione:
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Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.
Tale obbligo decorre a partire dal 01 gennaio dell’anno successivo alla data di iscrizione all'Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione. Pertanto, tutti i crediti acquisiti prima dell’inizio dell’obbligo formativo non verranno conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio in corso.
Agenas-Manuale-sulla-formazione-continua-professionista-sanitario.pdf
Sì, tutti gli iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo ECM, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.
Sì, la Formazione continua è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari che operano in strutture private o pubbliche.
L’obbligo di seguire percorsi ECM non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario.
N.B. a decorrere dall'annualità 2022 tutti i professionisti iscritti all'Albo potranno beneficiare delle seguenti nuove tipologie di autoformazione:
- I professionisti sanitari interessati potranno, autonomamente, dichiarare di essersi formati tramite le sopra citate attività di autoformazione tramite il portale Co.GE.A.P.S.
È possibile completare l’intero obbligo formativo con la modalità FAD (150 ECM).
Sì, l’esonero riduce l’obbligo formativo individuale.
Per cui, eventuali crediti ECM acquisiti nel periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
No.
Le eventuali partecipazioni a corsi ECM effettuati durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
Ogni professionista potrà visionare la propria situazione dei crediti ECM sul portale Co.Ge.A.P.S.
Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti coinvolti nel progetto di Educazione Continua in Medicina.
Il Co.Ge.A.P.S. nasce per essere lo strumento attuativo della Convenzione stipulata con il Ministero della Salute che prevede la realizzazione di un progetto sperimentale per la gestione e certificazione dei crediti formativi ECM, l'istituzione di una anagrafe dei professionisti sanitari e l'allestimento di un servizio tecnico permanente di aggiornamento dedicato ai rapporti con gli enti pubblici.
Per accedere nella propria area personale il sistema richiede al professionista l’accesso tramite lo SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e/o CIE (Carta di Identità Elettronica)
In caso di primo accesso è richiesta la registrazione al portale https://application.cogeaps.it/login
Quindi, a partire da tre mesi dopo la chiusura del corso, Agenas e Co.Ge.A.P.S. incrociano i dati per verificare l’idoneità del discente alla ricezione dei crediti formativi (principalmente il controllo riguarda la professione e disciplina ed eventuali equipollenze rispetto alle professioni e discipline accreditate)
IMPORTANTE! I crediti acquisiti vengono iscritti nell’anno in cui si è tenuto il corso e non nell’annualità in cui gli stessi vengono caricati nel portale (Ad esempio: se il corso è stato effettuato nel 2021, ma il flusso dei crediti è avvenuto nel 2022, i crediti sono conteggiati nella formazione acquisita nel 2021).
I crediti ottenuti con i corsi, in presenza o a distanza organizzati dai Provider, vengono trasmessi da questi ultimi automaticamente al Co.Ge.A.P.S. entro massimo 90 giorni dalla data dell’ultima edizione.
è lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo, alla luce del proprio profilo professionale e della propria posizione, sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza.
La CNFC (Commissione nazionale per la formazione continua) stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del Dossier formativo che è lo strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider.
Il Dossier formativo può essere:
Il Dossier Formativo prevede il rilascio di un bonus che è quantificato in una riduzione dell'obbligo formativo per il professionista.
Viene sempre rilasciato il bonus?
NO, è reso sono a condizione che il professionista abbia:
- 1. Costruito il Dossier;
- 2. il Dossier deve essere coerente con la professione esercitata;
- 3. realizzato almeno il 70% della formazione programmata all’interno del Dossier.